In caso si voglia procedere a Recuperare un Credito che sia certo,liquido ed esigibile, si può optare per il procedimento monitorio che è il Ricorso per Decreto Ingiuntivo, che deve sempre essere preceduto da una raccomndata di diffida ad adempiere da inviare al debitore.
Il Giudice, verificata la regolarità del Ricorso e senza l'intervento dell'altra parte, emette un provvedimento che è il Decreto che deve essere notificato alla controparte che ha termine entro 40 giorni dalla notifica di proporre opposizione ed in tal caso si avrà un giudizio di merito.In caso invece controparte non si opponga e siano passati i 40 giorni , il Decreto Ingiuntivo deve essere reso escutivo e viene notificato il precetto: entro i 90 giorni dal precetto occorre poi procedere alla fase esecutiva o mobiliare o presso terzi o immobiliare.
Praticamente, negli ultimi tempi, si è assistito ad un proliferarsi delle fasi esecutive tramite pignoramenti presso terzi (il terzo è il debitore del debitore principale) in quanto considerate le più idonee al recupero del credito e delle spese giudiziali: occorre notificare un atto sia al terzo che al debitore con citazione nei confronti di questo ultimo a comparire davanti al giudice competente e invito al terzo di comunicare con una dichiarazione positiva resa al creditore procedente relativamente ai crediti del debitore o alle cose del debitore in possesso del terzo; in tal caso, all'udienza il giudice dell'esecuzione provvederà o alla assegnazione o vendita delle cose mobili o all'assegnazione dei crediti.
Nel caso di esecuzione mobiliare, dopo la avvenuta notifica del titolo esecutivo e del precetto,entro i 90 giorni occorre iniziare il pignoramento:in tale caso è una richiesta che il creditore fa tramite il suo difensore all'ufficiale giudiziario presso l'Unep competente territorialmente.
Di solito vi è un modello prestampato che viene parzialmente compilato dal creditore procedente o dal suo difensore con i dati dei nomi delle parti, luoghi in cui recarsi mentre il resto di tale modello viene predisposto dall'ufficiale giudiziario con i dati relativi alla sua attività svolta e relativa al compimento materiale del pignoramento con la ricerca dei beni da pignorare nei luoghi e giorni indicati, munito del titolo esecutivo e del precetto. Tali atti vengono poi restituiti al difensore del creditore procedente che deve provvedere all'iscrizione a ruolo del procedimento relativo, potendo depositare tramite ricorso una istanza con cui chiedere o la distribuzione del denaro,o la vendita o la assegnazione per i titoli di credito e gli altri beni il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato o la vendita di tutti gli altri beni.
Depositata tale istanza o di assegnazione o di vendita, il Giudice fissa con ordinanza l'udienza di comparizione delle parti o per autorizzare la vendita o per assegnare i beni pignorati ed il debitore dovrebbe essere convocato in quanto all'udienza di comparizione le parti possono fare osservazioni relativamente alla assegnazione o ai tempi e modalità della vendita o proporre opposizione o agli atti esecutivi o all'esecuzione.
Se non ci sono opposizioni o se su di esse le parti raggiungono un accordo, il giudice dispone con ordinanza la assegnazione o la vendita; in caso in cui invece vi siano opposizioni,il giudice decide con sentenza e dispone con ordinanza la assegnazione o la vendita.
In caso di esecuzione immobiliare, dopo aver notificato il titolo esecutivo e il precetto, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, il creditore predispone l'atto di pignoramento immobiliare che deve essere notificato e trascritto; il tribunale competente territorialmente è quello in cui si trova ubicato il bene immobile da pignorare. Il pignoramento si estende agli accessori, alle pertinenze e ai frutti dell'immobile pignorato. L'atto deve indicare esattamente , con gli estremi per individuare l'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari oggetto del vincolo di indisponibilità.
Dopo l'ultima notificazione dell'atto , l'ufficiale giudiziario consegna al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascizione ed entro 15 giorni il creditore deve provvedere ad iscrivere a ruolo il procedimento e il presidente del tribunale nomina il giudice competente.
Il creditore può chiedere la vendita dell'immobile pignorato ; il deposito dell'istanza di vendita è legato al termine entro il quale va depositata la documentazione catastale relativa perchè il giudice possa verificare l'effettiva titolarità del bene pignorato in capo al debitore e secutato.Viene poi fissata la udienza di autorizzazione a vendita con conseguente pronuncia dell'ordinanza di vendita in seguito alla stessa, successiva fase di vendita con aggiudicazione del bene, versamento del prezzo e emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice.