La professione dell’amministratore immobiliare è quasi totalmente regolata dalle norme del codice civile italiano, all’interno del Titolo VII (dall’art. 1117 a 1139) inerente alla comunione e del condominio degli edifici. L’amministratore è l’organo esecutivo del condominio, una figura professionale che si occupa dell’amministrazione e della gestione dei beni comuni nonché di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale. L’incarico attualmente può essere svolto sia da una persona fisica che da una persona giuridica basta che possieda i requisiti della legge.

Per poter svolgere questa attività è innanzitutto necessario possedere alcuni requisiti per poi procedere alla vera e propria nomina da parte dei condomini. Per poter svolgere questo incarico, se si tratta di un Amministratore immobiliare professionale e non di quello non professionale,  è necessario che:

  • Goda dei diritti civili;
  • Non sia stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisca la pena della reclusione dai 2 ai 5 anni;
  • Non sia stato sottoposto a misure di prevenzione (es. l’obbligo di soggiorno);
  • Non sia interdetto o inabilitato;
  • Non sia stato annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  • Possieda il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • Abbia frequentato un corso di formazione iniziale.
  • Svolga attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

 Nel caso in cui, invece, l’amministrazione sia affidata ad una società, è necessario che:

  • Ci siano soci illimitatamente responsabili, cioè soci che rispondano dei debiti della società con il loro patrimonio personale (es. il socio accomandatario nella società in accomandita semplice);
  • Ci siano gli amministratori della società;
  • Ci siano dei dipendenti che vengano incaricati di svolgere concretamente le funzioni di amministrazione dei condomini. 

La nomina. Un amministratore immobiliare non è necessario che venga sempre nominato: la legge impone, infatti, di dotarsi di un amministratore nominato soltanto quando i condomini sono più di 8, ma sotto questa soglia è sempre possibile scegliere in piena libertà di nominare un amministratore. La nomina viene effettuata dall’assemblea dei condomini e, per la validità della stessa, è necessario che la maggioranza dei condomini presenti all’assemblea stessa rappresentino almeno la metà del valore dell’edifici; il nominativo dell’amministratore va annotato in un apposito registro, il cosiddetto registro delle nomine e delle revoche. Diritti e doveri. La figura professionale dell’amministratore, essendo un rappresentante dei condomini e dello stabile stesso, ha diversi obblighi sia per quanto concerne l’organizzazione di base sia per le sue attività. L’amministratore immobiliare deve possedere competenze tecniche necessari per compiere gli atti conservativi per affrontare anche le discussioni con gli altri professionisti in merito ai progetti di ristrutturazione e agli interventi ordinari e straordinari da effettuarsi nel fabbricato. L’amministratore è tenuto inoltre:

  • All’atto di nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, la comunicazione  dei propri dati anagrafici e professionali nonchè il luogo dove vengono tenuti i registri dell’anagrafe condominiale, dei verbali e delle revoche, specificando giorni e ore in cui gli interessati possono prendere visione gratuitamente;
  • A stipulare una polizza che lo copra in caso di errore professionale nel caso sia richiesto dai condomini come condizione per la nomina;
  • Ad adeguare i massimali di polizza nel momento in cui vengano deliberati lavori straordinari;
  • Ad affiggere sul luogo d’accesso al condominio un documento su cui siano scritte le sue generalità e i suoi recapiti, telefonici e non; 
  • Ad aprire uno specifico conto corrente dedicato al condominio e far transitare sullo stesso le somme ricevute dai condomini o da terzi e quelle erogate per conto del condominio;
  • Nel momento in cui l’incarico cessi, l’amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso riguardante il condominio e i singoli condomini;
  • Ad agire per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, a meno che l’assemblea non lo dispensi espressamente;
  • A eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • Convocare annualmente l’assemblea condominiale per l’approvazione del rendiconto e del preventivo condominiale;
  • Far osservare il regolamento del condominio nonché disciplinare l’uso delle cose comuni e compiere i dovuti atti per conservare le parti comuni dell’edificio;
  • Riscuotere i contributi ed erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria;
  • Curare il registro dei verbali dell’assemblea, il registro di nomina e di revoca dell’amministratore e il registro di contabilità e conservare la documentazione riguardante la propria gestione;

Per quanto concerne il compenso, secondo l’art. 1135, viene disposto che l’assemblea provveda all’eventuale retribuzione, determinata in base alle tariffe professionali e non è escluso che l’amministratore presti le sue capacità a titolo gratuito.

La figura professionale dell’Amministratore immobiliare non è stata, fino al 9 luglio 2014, dettata da una specifica formazione che fino a quel momento era stata costituita dalla sola formazione periodica obbligatoria solitamente definita con cadenza annua e che aveva una durata di almeno 15 ore, riguardando elementi di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi di tipo teorico-pratici. Con il regolamento n. 140 del 2014, invece, chiunque avrà interesse ad intraprendere la professione di amministratore immobiliare dovrà partecipare ad un corso di formazione iniziale abilitante all’esercizio della professione di amministratore immobiliare, con una durata di almeno 72 ore, di cui un terzo costituito da esercitazioni di tipo pratico. I nuovi corsi, che potranno avvenire sia online che dal vivo, dovranno riguardare aspetti giuridici, tecnici, contabili, gestionali e relazionali ed è previsto, inoltre, anche un esame finale a verifica delle competenze acquisite.