Ricostruzione post-sisma: Definiti i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale

Con l’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, il Commissario straordinario per la ricostruzione ha definito i requisiti da rispettare da parte dei professionisti che intendono iscriversi nell'apposito “elenco speciale” dei soggetti abilitati ad operare nella ricostruzione dei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. 

I REQUISITI

Oltre alla necessaria iscrizione all'albo professionale, l'ordinanza stabilisce innanzitutto alcuni fondamentali requisiti di “onorabilità”. 
Il professionista, infatti, non deve essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o ad una sanzione ancora più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco, e non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva. Inoltre, deve essere in regola con la contribuzione obbligatoria (accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di appartenenza) e deve rispettare gli obblighi deontologici e professionali. I requisiti di affidabilità e professionalità devono essere invece comprovati dal curriculum vitae del professionista, nel quale dovrà essere descritta anche la struttura organizzativa (personale e risorse strumentali) messa a disposizione per lo svolgimento dell'attività. 
Il professionista deve essere dotato di una idonea polizza assicurativa ed essere in regola con gli obblighi formativi. I professionisti che intendono iscriversi nell'elenco speciale possono inviare una manifestazione di interesse compilando un apposito modulo allegato all'ordinanza, da inviare a mezzo pec al Commissario Straordinario. Nel caso in cui anche uno solo dei requisiti venisse meno successivamente all'iscrizione, il professionista verrebbe automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

CONTRATTO TIPO E NUMERO MASSIMO DI INCARICHI

 L'ordinanza definisce inoltre il modello di contratto per prestazioni d'opera intellettuale che il professionista deve obbligatoriamente utilizzare per assumere incarichi da committenti privati per la ricostruzione post-sisma. Per evitare la concentrazione di incarichi, è stato stabilito che ciascun professionista possa assumere al massimo trenta incarichi e che la somma degli incarichi ricevuti debba avere un valore complessivamente inferiore a 25 milioni di euro. Questi limiti presentano delle deroghe solo in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti.


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